Protocollo esami di stato a.s. 22/23
Requisiti di ammissione all’esame
In base a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l’ammissione all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’INVALSI.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.
Criteri di determinazione del voto di ammissione
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni, sulla base del percorso scolastico triennale ed in conformità con quanto deliberato dal Collegio Docenti, un voto di ammissione che terrà conto anche di impegno, interesse, atteggiamento globale nei confronti delle attività didattiche e i progressi registrati in base al loro livello di partenza.
Nella determinazione del voto di ammissione, che potrà anche essere inferiore a 6/10, non potranno essere utilizzate frazioni decimali.
Per la definizione del voto di ammissione si utilizzerà la media ponderata delle medie finali dei tre anni.
Peso delle singole medie:
– media dei voti del documento finale di valutazione del primo anno: 25%
– media dei voti del documento finale di valutazione del secondo anno: 25%
– media dei voti del documento finale di valutazione del terzo anno: 50%
Le medie dei singoli anni terranno conto di due cifre dopo la virgola. La media finale, dovendo essere un numero intero, verrà arrotondata al voto inferiore se il numero dopo la virgola è compreso fra 0 e 49, al voto superiore se il numero dopo la virgola è compreso fra 50 e 99.
Al fine di attribuire ad uno studente il voto di ammissione massimo ovvero 10, nel caso in cui la media dei tre anni fosse inferiore a 9,50, il Consiglio di Classe, tiene conto dei seguenti criteri che possono corrispondere ad un massimo di 0,5 da aggiungere alla media finale:
- Media finale del terzo anno maggiore di 9,00 e minore di 9,50;
- Superamento negli anni precedenti al terzo di esami di certificazione linguistica;
- Frequenza e superamento di esami del Conservatorio o equivalenti (scuole di danza ecc);
- Attività agonistica federale;
- Riconoscimenti, premi o risultati significativi in concorsi qualificanti;
- Significativo percorso di crescita e arricchimento effettuato dallo studente nel corso dei tre anni nonostante gravi situazioni di svantaggio;
- Partecipazione attiva e significativa dello studente alle attività di arricchimento/ approfondimento proposte dall’Istituto o all’interno della classe;
- Valutazione OTTIMO nel Comportamento nel secondo quadrimestre dell’ultimo anno
Il voto di ammissione verrà inserito dal coordinatore di classe nella griglia in cui verranno riportati via via i voti delle singole prove d’esame: giudizio di ammissione e voto delle prove d’esame contribuiranno a formulare l’esito finale, espresso in decimi.
Criteri per la somministrazione delle prove scritte
Prova scritta relativa alle competenze di italiano
La prova scritta di italiano (DM 741/2017, articolo 7) accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli alunni.
La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:
a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
b) testo argomentativo che consenta l’esposizione di riflessioni personali e per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento.
c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.
La prova potrà essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie sopra elencate.
Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce.
Sarà concesso l’uso del dizionario della lingua italiana e dei sinonimi e contrari. Durata della prova: 4 ore
Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche
La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche (DM 741/2017, articolo 8) accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni.
Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.
Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l’una dall’altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l’esecuzione della prova stessa.
Durata della prova: 3 ore
Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere
La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l’inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).
La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alla seguente tipologia: questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e/o aperta e breve produzione scritta in risposta a domande personali e/o brani di civiltà o a una e-mail riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana
Sarà concesso l’uso del dizionario bilingue nella prova di Lingua Francese
Durata della prova: 2 ore per ciascuna lingua
Indicazioni sulla conduzione del colloquio
L’esame di stato è finalizzato a verificare e valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze (descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle indicazioni nazionali per il curricolo) acquisite dall’alunno al termine del primo ciclo d’istruzione, anche in funzione orientativa.
Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.
Nel corso del colloquio il candidato sarà chiamato all’elaborazione autonoma di un percorso che prenda avvio da
- Una parola chiave concetto PC
- Una parola chiave oggetto PO
- Un documento non noto DNN
- Un documento noto DN
tenendo conto del percorso effettuato dall’alunno/a e degli interessi scolastici o extrascolastici emersi.
Per candidati in situazione di disabilità certificata o in forte condizione di disagio affettivo-relazionale, svantaggio socio-economico, svantaggio culturale con difficoltà linguistiche, si prevede la possibilità di derogare rispetto a questa indicazione di lavoro e consentire che il colloquio prenda avvio da un’attività predefinita. (percorso predefinito PP)
Lo spunto iniziale potrà essere una parola-chiave, un documento non noto, un documento noto che sollecitano lo studente a ordinare i contenuti e le connessioni sotto un concetto (es. “trasformazione”) o sotto un oggetto (es. “muro”) o a partire da un documento che comunque rimanda a concetti e/o oggetti, in riferimento a qualsiasi ambito disciplinare ed esprimibile attraverso i diversi linguaggi.
Ciascuno dei collegamenti individuati dallo studente dovrà essere sempre riconducibile allo spunto iniziale.
Si richiede la capacità di strutturare collegamenti fra più discipline di cui due relativi alle educazioni.
Per quanto riguarda le Lingue Straniere, le competenze comunicative potranno essere accertate attraverso una breve interazione con l’insegnante.
Il colloquio non è finalizzato al mero accertamento dei contenuti, ma rimane, in ogni fase, un momento in cui il candidato dimostra autonomia e capacità di operare collegamenti interdisciplinari.
Prassi organizzativa
Nel consiglio di classe di marzo ad ogni insegnante si assegneranno un massimo di 4 / 5 alunni per i quali quest’ultimo proporrà al Consiglio di classe del mese di maggio la parola chiave o il documento di partenza.
Nel consiglio di classe che precede lo scrutinio si completa la tabella dei colloqui orali, con la parola chiave o il documento proposto dall’insegnante individuato e condiviso con i docenti, possibilmente evitando parole che richiamino argomenti simili per gli alunni che potrebbero trovarsi nella stessa sessione.
Nome alunno |
Fascia di livello |
Consiglio orientativo |
Scelta alunno |
Interessi prevalenti scolastici e/o extrascolastici |
Parola chiave del documento |
Organizzazione del colloquio
- È fatto divieto ai candidati di portare il cellulare il giorno del colloquio.
- Durata di ogni colloquio: circa 30 minuti.
- L’esame inizia formalmente quando il candidato appone la firma.
- Negli ultimi 10 minuti di ogni colloquio, un docente consegna la parola chiave o il documento al candidato successivo che deve essere già presente fuori dall’aula. Quest’ultimo candidato, in un’aula attigua, sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico, organizza il suo colloquio producendo una mappa sintetica dei possibili collegamenti.
- Il candidato verrà chiamato dalla commissione una volta conclusa la valutazione del candidato precedente.
Preparazione al colloquio
- La procedura da seguire al colloquio verrà illustrata agli alunni.
- Durante il secondo quadrimestre e in particolare nel mese di maggio, i docenti ”alleneranno” gli alunni a preparare le mappe partendo da parole chiave o documenti concordati e uguali per tutte le classi e che non verranno riproposti in sede d’esame in modo da organizzare simulazioni di esami.
Correzione e valutazione delle prove
La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare (vedi allegate griglie per la valutazione).
Ai fini della determinazione del voto finale dell’esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all’unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio; quindi potrebbe accadere che il voto finale sia inferiore rispetto a quello di ammissione sulla base dei risultati delle prove d’esame.
Il voto finale così calcolato viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con delibera assunta all’unanimità dalla commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame (D.M 741 del 2017 art.13).
Alunni con BES
Per lo svolgimento dell’esame di Stato degli alunni con disabilità, la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato o della candidata in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.
Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.
Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell’esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per l’effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l’utilizzo degli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato.
Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n.104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal piano didattico personalizzato.
Durante la riunione preliminare, sarà cura dei coordinatori di classe presentare al Presidente in modo chiaro, esaustivo e sintetico gli alunni per i quali il Consiglio di Classe ha redatto un PEI o PDP e, più in generale, ogni situazione meritevole di attenzione.
Il presente “protocollo esami a.s. 2022/2023” è stato approvato nella seduta del Collegio Docenti Unitario del 17/5/23.